IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 
  Vista la direttiva 91/495/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 29 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e
di selvaggina d'allevamento deve rispondere  ai  requisiti  igienico-
sanitari di polizia sanitaria indicati  nel  presente  regolamento  e
relativi allegati. 
 
          AVVERTENZA:
             Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione  delle
          note  al  presente  decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.